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Legale
Negli ultimi anni, nel settore turistico, la litigiosità tra Consumatore e Agente di Viaggio, per i più diversi motivi, è notevolmente cresciuta.
Obtorto collo, ci siamo trovati dinnanzi a situazioni talvolta grottesche, con richieste risarcitorie inverosimili.
Per prevenire situazioni di questo genere, abbiamo previsto per le nostre agenzie, un servizio di consulenza legale e di assistenza, così da ridurre al minimo le incomprensioni tra Consumatore e Agente di Viaggio.
Vi forniremo un serie di informazioni da erogare al Vostro Cliente in fase contrattuale che, insieme al contratto di viaggio ne formeranno parte integrante.
Omissis
Il diritto al risarcimento del danno del turista è soggetto a termini di prescrizione, previsti dagli artt. 94 e 95 del codice del consumo. I danni alla persona del viaggiatore si prescrivono in tre anni oppure, per quelli derivanti da inadempimento della prestazione di trasporto nell'ambito del viaggio, nel termine di dodici mesi o diciotto se il viaggio è extraeuropeo. Per i danni diversi da quelli alla persona, il diritto al risarcimento si prescrive in un anno.
Tutto ciò deve essere messo in relazione anche con quanto previsto dal decreto legislativo a proposito del reclamo del viaggiatore (art. 98 codice del consumo). Infatti, ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata immediatamente affinché l'organizzatore o il suo rappresentante locale o l'accompagnatore al seguito del gruppo vi possano porre rimedio. Inoltre, il consumatore può effettuare il reclamo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all' organizzatore o al venditore entro dieci giorni lavorativi dal rientro.
Il 1° comma tratta della contestazione del disservizio durante il viaggio ed ha soprattutto la finalità di far sì che l'organizzatore o i suoi rappresentanti vi possano porre rimedio. Il 2° comma sembra aver voluto introdurre un termine di decadenza di dieci giorni, entro il quale il reclamo deve essere inviato con le forme descritte nell'articolo stesso. L'art. 99 del codice del consumo prevede l'obbligo assicurativo a carico delle agenzie di viaggio. Si tratta di una norma di tutela del consumatore, anch'essa già prevista dal precedente d.lgs. n. 111 del 1995 e da numerose leggi regionali anche prima del 1995. L'assicurazione a cui fa riferimento la norma e quella a copertura di tutta la responsabilità dell'agente di viaggio e tour operator nei confronti del viaggiatore.
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